Il Liber statutorum communis Modoestiae redatto tra il XV e il XVI secolo a Monza incorpora corpi legislativi del Comune di Monza stilati sin dall’XI secolo1. Nel secondo corpo di tre, Infrascripta sunt statuta, et ordinamenta communis Modoetiae, facta super maleficiis, il legislatore si sofferma a parlare di temi pertinenti la ricerca sulle salariate dell’amore.
De pena mulieri habentis maritum, committentis stuprum, seu adulterium.
Si qua mulier habens maritum, quae non fit meretrix publica, vel famosa, sponte commiserit stuprum, seu adulterium, capite puniatur, ad euius criminis, accusationem, & presecutionem non admittantur, nisi infrascriptae personae videlicet maritus dicte mulieris, mariti pater, mulieris pater, mulieris frater, & mulieris filius. Et in tali casu nullus iusdicens ex officio posfit inquirere, nec procedere, etiam quantuncunque arbitrium reperiretur esse conssum. Si ero mulier non habens maritum, quae non sit meretrix publica vuel famosa, sponte commiserit stuprum, codemnetur in libris centum terioliorum, ad cuius criminis accusationem, non admittantur nisi infrascriptae personae. Auus, pater, filius, frater, patruus, consaguineuus germanus. Et in talis casis nullis iusdicens ex officio posfit inquirere, ne procedere etiam quantumcunq; arbitrium reperiretur esse concessum.
Se una donna maritata, che non sia prostitua pubblicamente nota, di sua sponte commette stupro o adulterio, sia punita con la pena capitale per i suoi crimini; l’accusa e la persecuzione non sarà ammessa se non alle persone qui elencate, e cioè il marito della detta donna, il padre del marito, il padre della donna, il fratello della donna, il figlio della donna. Ed in questi casi nessun giudice possa d’ufficio inquisire, procedere, né in qualunque modo esprimere giudizio.
Se una donna non ha marito, e non è prostituta pubblicamente nota, di sua sponte commette supro, sia condannata ad una sanzione pecuniaria di cento terzioli, e che nessuno possa imputare il crimine se non le persone qui elencate: il nonno, il padre, il figlio, il fratello, lo zio, il fratello di sangue. E in questi casi nessun giudice possa d’ufficio inquisire, ne procedere, né in qualunque modo esprimere giudizio.
La trattazione è complessa. In primo luogo, al giudice non è concesso procedere d’ufficio in nessun caso. I panni sporchi vanno lavati in famiglia. Solo ai familiari stretti è concesso procedere sia all’accusa, che alla somministrazione della pena. Nel caso di una donna maritata, la pena è la morte. Nel caso di una donna nubile, una multa di 100 terzioli. Nei medesimi statuti, la pena per chi mantiene un carcere privato è di 500 terzioli.
Si fa distinzione chiara sui limiti di questa legge: la donna in oggetto non deve essere meretrice pubblicamente riconosciuta (meretrix pubblica vel famosa).
In età Comunale si mantiene linea comune tra gli uomini di legge e quelli di lettere sullo status sociale subordinato della donna. La donna non è soggetta alla legge scritta dagli uomini per gli uomini, ma è soggetta al miglior giudizio dei suoi familiari stretti, dal nonno al figlio. Compreso in questo caso il fratello di sangue, cioè ogni fratello nato dai medesimi genitori ma riconosciuto in una differente famiglia, così come ogni fratellastro. Nel diritto Monzese in particolare, l’autorità giudiziaria in ogni materia dove il soggetto accusato fosse una donna, il giudice non ha praticamente autorità diretta, ma solo deferità al miglior giudizio della famiglia stretta della donna, tipicamente il marito. Tuttavia alla donna è dato il diritto di agire contro qualsiasi persona, marito incluso, anche se morto. Non è prevista la separazione dei beni. Ogni bene acquistato dalla donna maritata è parte del patrimonio. Fanno eccezione i beni risultati da donazioni della linea diretta della donna (inclusi lasciti testamentari)2.
Riguardo la definizione di stupro non ho ancora materiale.
Il testo della norma appare stampato 2 volte nella versione a stampa del 1579 in Milano, commissionata da Paolo Gottardo Ponzio.
De poena sodomitae
Sodomitae igne ita crementur, quod statim moriantur, antequam familia rectoris recedat a loco supplitij.
I sodomiti vanno cremati, affinché muoiano [vanno messi al rogo], prima che la famiglia del rettore possa lasciare il luogo del supplizio
Il rettore in questo testo è l’uomo di legge. La pena qui è chiara e concisa, il sodomita va messo al rogo e l’ufficiale che sancisce la pena deve rimanere e osservare il supplizio fino a che non sia certa la morte del condannato.
Quod turpitudo non fiat in ecclesia vel cimiterio
Quicunque fecerit tupritudinem in ecclesia vel cimiterio comnendetur in soldis decé tertiol. omnivice, & quilibet potest accusare medietatem cuius condemnationis fit communis, & alia sit accusatoris.
Chiunque faccia sconcerie [inclusi atti sessuali] in chiesa o in cimiterio sia condannato ad una sanzione pecuniaria di 10 terzioli. Chiunque può accusare il crimine e la metà della pena spetterà al comune, l’altra metà all’accusatore
Al fine di mantenere il controllo sulla pubblica decenza, la denuncia degli atti osceni in luogo pubblico è incentivata dalla presenza di una ricompensa pecuniaria per l’accusatore che porti alla luce il turpe comportamento.
De bordello non tenendo
Si quis in burgo Modoetiae vel eius suburbiis tenuerit bordellum condemnetur in libris uigintiquinque teriolorum, & dominus domus in qua bordellum teneretur in totidem quilibet vice, & quilibet possit acusare medietas cuius codenationis sit accusatoris, & alia medietas sit comunis, & domus stet inhabitata per duos annos, & consules contratarum praedicat denuntiare teneantur sub poena librarum decem teriolorum, Et de praedictis vicarius possit, & debeat inquirere, & condemnare per officium.
Sia fatto divieto di tenere bordello in Monza e nei suoi sobborghi, sotto pena di 25 terzioli e che la casa dell’uomo dove si è tenuto borbdello venga totalmente pignorata; e che ciascuno possa accusare e che metà della sanzione vada all’accusatore, e metà al comune. E che la casa pignorata rimanga inabitata per 2 anni, e si dichiara che i consoli siano obbligati a denunciare contratti sotto pena di 10 terzioli. E che i suddetti vicarii possano, e debbano perseguire e condannare d’ufficio.
Quod meretrices expellantur de contractis terrae
Rector, & eius collateralis, & quisque eorum in totum teneantur & debeant iunquirere si in aliqua contrata stet seu habitete, vel moretur aliqua femina meretricium faciens. Et hoc si fuerit testificarum per tres ex vicinis in qua moretur qui sint maiores annis triginta, uod experllere teneanturs ipsam feminam de dicatam contrata sine spe redeundi.
Il rettore e i suoi collaterali e chiunque sia proprietario in toto [di una abitazione] debbano chiedere se vi sia qualunque femmina che faccia meretricio. E che se ciò venisse attestato da tre vicini di casa di età maggiore di 30 anni, la donna venga allontanata definitivamente senza speranza di ritorno.